ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA: "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE AL RAPPORTO BANCA - CLIENTE" E "CONTRATTO DI FINANZIAMENTO FONDIARIO STIPULATO IN ATTO UNICO" (*)
LA BANCA D' ITALIA
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO il d.p.r. 30 aprile 1998, n. 217;
VISTA la documentazione inviata dall' Associazione Bancaria Italiana con lettere del 30 maggio, del 10 luglio, del 19 dicembre 2000 e del 3 aprile 2001;
VISTO il parere espresso, ai sensi dell' art. 20, comma 3, della legge n. 287/90, dall' Autorità garante della concorrenza e del mercato nella sua adunanza del 10 maggio 2001, pervenuto il 12 maggio 2001;
CONSIDERATO quanto segue:
1. L' Associazione Bancaria Italiana (di seguito "ABI") è un' associazione di imprese bancarie senza scopo di lucro, deputata statutariamente alla tutela degli interessi delle associate. All' ABI aderisce pressoché la totalità delle banche italiane. Al fine di perseguire il proprio compito istituzionale, l' ABI predispone, fra l' altro, schemi negoziali relativi a condizioni generali di contratto che le banche possono utilizzare nei rapporti con la clientela.
2. Nei mesi di maggio e di giugno 2000, l' ABI ha definito il contenuto delle "Condizioni generali relative al rapporto banca-cliente" e del "Contratto di finanziamento fondiario stipulato in atto unico" con alcune associazioni di tutela dei consumatori. Esse sono: l' Associazione Consumatori Utenti (ACU); l' Associazione Italiana Difesa Consumatori e Ambiente (Adiconsum); l' Associazione per la Difesa e l' Orientamento dei Consumatori (Adoc); l' Associazione Nazionale Consumatori e Utenti (Federconsumatori); la Lega Consumatori (Acli); il Movimento consumatori (MC); il Movimento Difesa del Cittadino (MDC); l' Unione Nazionale Consumatori (UNC).
3. Nei mesi di maggio e di luglio 2000, l' ABI ha comunicato gli schemi contrattuali alla Banca d' Italia ai sensi dell' art. 13 della legge n. 287/90, ritenendo che essi non configurino una violazione delle disposizioni dell' art. 2 della legge citata.
4. Nei mesi di settembre e di ottobre 2000, la Banca d' Italia ha invitato l' ABI a eliminare dagli schemi negoziali alcune previsioni che risultavano suscettibili di determinare restrizioni della concorrenza nel mercato rilevante.
5. Il 3 aprile 2001 l' ABI ha trasmesso una nuova versione degli schemi di contratto.
6. Nelle "Condizioni generali di contratto relative al rapporto banca-cliente" si rinvengono una parte generale e cinque sezioni riferite a singoli rapporti bancari. Le sezioni sono intitolate a: conto corrente bancario; affidamenti in conto corrente; Bancomat/Pagobancomat (modalità d' uso della carta); servizio di incasso o di accettazione degli effetti, documenti e assegni; servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari. La parte generale prevede regole di comportamento che le banche osservano nei rapporti con la clientela (diligenza professionale, obblighi di trasparenza, poteri di rappresentanza, diritto di garanzia, compensazione etc.); le cinque sezioni specifiche recano la disciplina dei diritti e degli obblighi delle banche e dei clienti nelle operazioni a cui si riferiscono.
7. Nel "Contratto di finanziamento fondiario stipulato in atto unico" sono contenute norme relative a tale operazione, prevista dall' art. 38 del Decreto Legislativo n. 385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Allo schema contrattuale è annesso un "Capitolato di patti e condizioni generali".
8. L' esame della sezione III delle "Condizioni generali di contratto relative al rapporto banca-cliente", concernente Bancomat/Pagobancomat (modalità d' uso della carta), non forma oggetto del presente provvedimento, essendo ricompreso nell' ambito dell' istruttoria avviata dalla Banca d' Italia con il provvedimento n. 98/A del 2 giugno 2000 ("ABI/CO.GE.BAN.").
9. Sotto il profilo merceologico, l' intesa riguarda gran parte dei prodotti e dei servizi offerti dalle banche (deposito, credito, amministrazione di titoli, servizi di incasso e di pagamento), per i quali il contenuto del contratto assume specifico rilievo ai fini della definizione del mercato di riferimento. Sotto il profilo geografico, l' intesa produce effetti sull' intero territorio nazionale sia perché l' associazione che la promuove presenta carattere nazionale sia perché i prodotti e i servizi disciplinati dagli schemi contrattuali sono offerti diffusamente sul territorio nazionale.
10. L' art. 2, comma 2, della legge n. 287/90 vieta le intese fra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all' interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali.
11. Secondo l' art. 2, comma 1, della legge n. 287/90 le deliberazioni di consorzi, associazioni di imprese e altri organismi similari, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, sono considerate intese. La redazione di schemi uniformi di contratto da parte dell' ABI e la loro divulgazione alle imprese associate possono configurare un' intesa lesiva della concorrenza, in ragione del coordinamento del comportamento commerciale delle banche che ne può derivare. La restrizione della concorrenza determinata dall' intesa sarebbe consistente dal momento che l' ABI rappresenta l' intero sistema bancario italiano.
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13. L' esame degli schemi contrattuali uniformi allora compiuto, portò a concludere che le regole della concorrenza risultano rispettate quando essi:
- sono predisposti e divulgati solo a titolo indicativo;
- si astengono da fissare condizioni economiche sia mediante clausole relative ai prezzi (quali, ad esempio, i tassi, i canoni, le valute, le commissioni) sia attraverso clausole che, pur disciplinando profili diversi dal prezzo, hanno anch' esse incidenza economica, talvolta meno immediatamente percepibile, ma comunque rilevante per i profili di concorrenza (2).
14. Con riferimento alle "Condizioni generali di contratto relative al rapporto banca-cliente" e al "Contratto di finanziamento fondiario stipulato in atto unico", l' ABI ha precisato che tali schemi negoziali costituiscono "una mera traccia, priva di ogni valore vincolante o di raccomandazione, di cui ciascuna banca potrà avvalersi o meno e alla quale potrà apportare tutte le modifiche ritenute opportune". Ad avviso dell' ABI, ciascuna banca rimane libera di determinare con i propri clienti le condizioni economiche dirette e indirette, quali i tassi, le commissioni, le valute, il numero di giorni a disposizione del cliente per eventuali adempimenti o preavvisi, gli oneri a carico del cliente nel caso di estinzione anticipata del rapporto, il termine per la banca per dichiarare la risoluzione del contratto e la commisurazione degli interessi di mora.
15. L' esame condotto partitamente sulle clausole degli schemi contrattuali comunicati dall' ABI ha fatto emergere l' opportunità di apportare agli stessi modifiche volte a ridurne il grado di dettaglio e ad aumentare 1a possibilità di diversificazione del contenuto negoziale dei contratti che le banche stipulano con la clientela. Sono state eliminate in particolare, le clausole che prevedevano:
- la facoltà di compensazione a favore della banca e la decadenza dal beneficio del termine a favore del mutuatario al verificarsi di "eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla banca" (rispettivamente, art. 11, comma 2, parte generale, delle "Condizioni generali di contratto relative al rapporto banca-cliente" e art. 9 del "Contratto di finanziamento fondiario stipulato in atto unico");
- l' esonero di responsabilità a favore della banca nel caso di sciopero del proprio personale (art. 1, commi 2 e 3, sezione IV, delle "Condizioni generali di contratto relative al rapporto banca-cliente");
- spese relative al servizio di incasso o di accettazione di effetti, documenti e assegni e spese di ogni genere relative al mutuo a carico del cliente (rispettivamente, art. 1, comma 4, sezione IV, delle "Condizioni generali di contratto relative al rapporto banca-cliente" e art. 7, comma 4, del "Contratto di finanziamento fondiario stipulato in atto unico");
- oneri di assicurazione dell' immobile ipotecato a carico del mutuatario (art. 6, comma 2, del "Contratto di finanziamento fondiario stipulato in atto unico").
16. L' ABI ha inoltre apportato modifiche significative ad alcune delle clausole contrattuali. In particolare:
- è stato inserito un limite massimo (da definire con il cliente) al diritto di pegno e di ritenzione a favore della banca sui titoli o valori di pertinenza del cliente (art. 10, comma 1, parte generale, delle "Condizioni generali di contratto relative al rapporto banca-cliente");
- le deroghe alla disciplina civilistica in materia di revoca della facoltà di rappresentanza e in materia di imputazione del pagamenti non producono oneri a carico dei cliente (artt. 8, comma 4, e 12, comma 2, parte generale, delle "Condizioni generali di contratto relative al rapporto banca-cliente");
- per la modifica delle condizioni economiche da parte della banca si seguono le procedure dell' art. 118 del T.U. bancario (art. 13, comma 2, parte generale, delle "Condizioni generali di contratto relative al rapporto banca-cliente").
17. L' Autorità garante della concorrenza e del mercato ritiene che le clausole contenute nelle "Condizioni generali di contratto relative al rapporto banca-cliente" e nel "Contratto di finanziamento fondiario stipulato in atto unico" "delineano gli elementi dei tipi contrattuali ai quali si riferiscono e rimettono alla negoziazione intersoggettiva la determinazione dei tassi, delle commissioni, delle valute, del numero di giorni a disposizione del cliente per eventuali adempimenti o preavvisi, degli oneri a carico del cliente nel caso di estinzione anticipata del rapporto, dei termini per la dichiarazione della risoluzione del contratto da parte della banca e per la commisurazione degli interessi di mora". Secondo l' Autorità, "le condizioni di contratto in esame, pur presentando talora un certo grado di dettaglio, non appaiono suscettibili di limitare sensibilmente la possibilità che la diversificazione del contenuto negoziate valga come strumento di concorrenza fra le imprese".
18. L' Autorità non esclude tuttavia che l' applicazione concreta delle condizioni contrattuali in questione possa determinare problemi di ordine concorrenziale. Infatti, laddove effettivamente applicate in modo generalizzato, tali condizioni possono condurre a un' uniformazione del processo concorrenziale in ordine a profili che possono comunque incidere nella scelta da parte del consumatore della banca cui rivolgersi. Pertanto, a giudizio dell' Autorità, "la predeterminazione delle condizioni contrattuali a mezzo di un accordo può giustificarsi solo a condizione che le clausole uniformi non concernano tutte le caratteristiche del prodotto, ma residui una sufficiente possibilità per le imprese aderenti di farsi concorrenza sul piano della differenziazione dell' offerta".
19. Le "Condizioni generali di contratto relative al rapporto banca-cliente" e il "Contratto di finanziamento fondiario stipulato in atto unico" predisposti dall' ABI si limitano, nel complesso, a delineare gli elementi astratti dei contratti ai quali si riferiscono e non contengono clausole che incidono, direttamente o indirettamente, sulle condizioni economiche dei rapporti. La possibilità lasciata alle banche e ai loro clienti di diversificare il contenuto negoziale del singolo rapporto vale come strumento di concorrenza; la differenziazione delle condizioni facilita il confronto fra le offerte delle diverse banche e agevola il consumatore nella scelta della banca che offre le condizioni più vantaggiose.
20. La redazione e la diffusione delle "Condizioni generali di contratto relative al rapporto banca-cliente" e del "Contratto di finanziamento fondiario stipulato in atto unico" da parte dell' ABI non determina, di per sé, un comportamento uniforme delle imprese a essa associate in relazione ai prodotti oggetto dei contratti stessi, con particolare riferimento al prezzo e ad altre condizioni che hanno incidenza economica. Non si configura, allo stato, un' intesa lesiva della concorrenza ai sensi dell' art. 2 della legge n. 287/90.
21. La Banca d' Italia si riserva di verificare - anche tramite un' apposita indagine comparata sulle condizioni contrattuali effettivamente praticate dalle 15 maggiori banche italiane - che nella concreta applicazione degli accordi oggetto del presente provvedimento le banche associate all' ABI effettuino una effettiva differenziazione contrattuale dell' offerta, in quanto un ricorso generalizzato alle condizioni contrattuali costituirebbe una violazione dell' art. 2 della legge n. 287/90.
RITENUTO, alla luce delle considerazioni che precedono e sulla base della documentazione esaminata, che la redazione e la diffusione delle "Condizioni generali di contratto relative al rapporto banca-cliente" e del "Contratto di finanziamento fondiario stipulato in atto unico" da parte dell' ABI non configurino un' intesa lesiva della concorrenza;
DISPONE
di non avviare l' istruttoria prevista dall' art. 14, comma 1, della legge n. 287/90.
Le conclusioni sopra esposte saranno comunicate ai soggetti interessati.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino previsto dall' art. 26 della legge n. 287/90.
PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
F.M. FRASCA
B. BIANCHI
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(*) Il provvedimento dell' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è riportato a pag. 83 (Provvedimento n. 9514 (I477) ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA: "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE AL RAPPORTO BANCA - CLIENTE" E "CONTRATTO DI FINANZIAMENTO FONDIARIO STIPULATO IN ATTO UNICO").
(1) Cfr. il provvedimento della Banca d' Italia n. 12 del 3 dicembre 1994 ("Associazione Bancaria Italiana"), pubblicato nel Bollettino dell' Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 48 del 19 dicembre 1994. L' istruttoria si concluse con la dichiarazione di non lesività delle Norme Bancarie Uniformi previa modifica di alcune previsioni contrattuali. I contratti-tipo oggetto del presente provvedimento costituiscono una razionalizzazione delle Norme Bancarie Uniformi relative ai medesimi servizi che hanno formato oggetto di istruttoria nel corso del 1994.
(2) Cfr. il citato provvedimento della Banca d' Italia n. 12 del 1994 ("Associazione Bancaria Italiana") e il relativo parere dell' Autorità garante della concorrenza e del mercato, entrambi pubblicati nel Bollettino n. 48 del 19 dicembre 1994.