Banche Tit. 10 - Cap. 1 - Sez. 4 - Par. 3
3. Comunicazioni periodiche alla clientela
Nei contratti di durata le banche forniscono per iscritto ai clienti, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.
La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del "documento di sintesi" delle principali condizioni contrattuali.
Il rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente) indica tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo debitore o creditore e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell’andamento del rapporto.
Il "documento di sintesi", datato e progressivamente numerato, aggiorna quello unito al contratto (cfr. Sez. II, par. 8, del presente Capitolo) e riporta tutte le condizioni in vigore, anche nel caso in cui esse non siano variate rispetto alla comunicazione precedente ovvero siano state modificate in senso favorevole al cliente e, pertanto, non abbiano formato oggetto dell’apposita comunicazione di cui al precedente par. 2 (1).
Le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche siano omesse nei casi di rapporti che non registrano movimenti da oltre un anno e presentano un saldo creditore non superiore a euro 2.500.
3.1 Comunicazioni periodiche inerenti a particolari tipologie di rapporti
Per i rapporti regolati in conto corrente, l'estratto conto e il "documento di sintesi" della presente sezione sono inviati al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. Negli estratti conto sono indicate le modalità di calcolo degli interessi.
Per i libretti di risparmio al portatore, le banche mettono a disposizione dei clienti l'estratto conto annuale e il "documento di sintesi" presso la succursale in cui è intrattenuto il rapporto per trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno.
Per i contratti di credito fondiario le comunicazioni periodiche includono l’indicazione del compenso onnicomprensivo per l’estinzione anticipata.
Per i contratti di deposito titoli a custodia e amministrazione, le parti possono convenire che la comunicazione sia omessa quando il valore nominale dei titoli non supera 20.000 euro e non si registrano movimenti da oltre un anno. Entro il medesimo limite di 20.000 euro, le parti possono convenire di omettere le comunicazioni periodiche, anche in presenza di movimenti, quando le informazioni richieste sono già contenute nelle comunicazioni riepilogative concernenti altri rapporti di durata (ad esempio, nell'estratto conto per l'accredito degli interessi).
(1) Nei contratti di finanziamento in cui l’insieme delle condizioni contrattuali non sia modificabile, il "documento di sintesi" può limitarsi all’indicazione delle condizioni strettamente economiche.
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