Banche Tit. 10 - Cap. 1 - Sez. 3 - Par. 3
3. Contenuto dei contratti
I contratti indicano il tasso d'interesse (1) e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti alla banca, le voci di spesa a carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui alla Sez. IV del presente Capitolo (Comunicazioni alla clientela). Il testo del contratto riporta almeno le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo.
Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati nei fogli informativi (2). La nullità può essere fatta valere solo dal cliente.
Nel caso in cui il contratto contenga clausole di indicizzazione, viene indicato il valore del parametro al momento della conclusione del contratto.
La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente.
Nel caso in cui alcuni degli elementi che concorrono alla determinazione del costo complessivo dell’operazione dipendano dalla quotazione di titoli o dall’andamento di valute ad una data futura ovvero non siano comunque individuabili al momento della redazione del contratto scritto, nello stesso devono essere in ogni caso indicati gli elementi per la determinazione delle suddette componenti di costo. Qualora il contratto sia stipulato in forma diversa da quella scritta, secondo quanto previsto al par. 2 della presente Sezione, gli elementi di calcolo devono essere indicati, oltre che nei fogli informativi, anche nella comunicazione di conferma dell’operazione, ove prevista.
Con particolare riferimento ai tassi di interesse, ai sensi della delibera CICR del 9 febbraio 2000 (cfr. Allegato B), i contratti indicano la periodicità di capitalizzazione e, nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Per i contratti di finanziamento, nell’indicazione del tasso rapportato su base annua non si tiene conto degli eventuali interessi di mora applicati sulle rate di rimborso non pagate alla scadenza. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.
In ogni caso, nelle operazioni in conto corrente è assicurata nei confronti dei clienti la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.
I contratti relativi a operazioni di credito fondiario riportano, anche in allegato, uno o più esempi di applicazione della formula di calcolo del compenso onnicomprensivo da corrispondere in caso di estinzione anticipata, secondo le disposizioni dettate dal CICR con delibera del 9 febbraio 2000 (cfr. allegato C). I contratti prevedono, inoltre, che nessun altro onere può essere addebitato.
Ai contratti di credito al consumo si applicano le disposizioni previste dall'art. 124 del T.U..
In materia di pagamenti transfrontalieri in euro, si richiamano le disposizioni del Regolamento (CE) n. 2560/2001 del 19 dicembre 2001.
(1) Per i contratti di leasing, si richiama la nota 2 riportata alla pag. 8 del presente Capitolo (nota 2 del par. 3 della Sez. 2 del presente Capitolo).
(2) Nella suddetta ipotesi e nel caso in cui il contratto non indichi il tasso di interesse ovvero ogni altro prezzo e condizione praticati (inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora), si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
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