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«Circolare n. 4 del 29 marzo 1988 - 126° aggiornamento del 12 aprile 1996. Fascicolo: "Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi". Oggetto: Particolari operazioni di credito»
Tratto da: Bollettino di Vigilanza n. 4 - Aprile 96
Parte Prima «Provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie»
Capitolo I «Regolamenti e Istruzioni della Banca d'Italia»
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Il 26.6.95 la Banca d'Italia ha emanato, in attuazione dell'art. 38, comma 2, T.U. e della delibera CICR 22.4.95 (1), le istruzioni di vigilanza relative alle operazioni di credito particolari (credito fondiario, alle opere pubbliche, agrario e peschereccio, pignoratizio) (2).

Tali istruzioni hanno disciplinato, tra l'altro, il limite di finanziabilità, cioè l'ammontare massimo che i finanziamenti possono assumere in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, fissandolo nella misura dell'80 per cento, elevabile fino al 100 per cento in presenza di garanzie integrative.

Queste ultime sono state individuate nelle fideiussioni bancarie, nelle polizze fideiussorie di compagnie di assicurazione, nelle garanzie rilasciate da fondi pubblici di garanzia o da consorzi e cooperative di garanzia fidi, nelle cessioni di crediti verso lo Stato e nelle cessioni di annualità o di contributi a carico dello Stato o di enti pubblici.

Il CICR ha riservato alla Banca d'Italia il potere di indicare ulteriori forme di garanzia integrativa.

La Banca d'Italia ha ora ravvisato l'opportunità di includere, fra le garanzie integrative utili ai fini dell'elevazione del limite di finanziabilità, il pegno su titoli di Stato.

In coerenza con le forme di garanzia integrativa già ammesse dalle istruzioni, il pegno su titoli di Stato presenta, infatti, caratteristiche di elevata affidabilità e di pratica attuazione.

Le presenti disposizioni modificano la sezione II del capitolo LXII delle Istruzioni di vigilanza, che comunque, attesa la rilevanza che assume anche per soggetti esterni al sistema bancario, sarà nuovamente pubblicato per intero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (3).
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(1) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 4/1995 p. 3.
(2) Cfr Bollettino di Vigilanza n. 6/1995 p. 17 ss.
(3) Cfr. G.U. della Repubblica italiana - Serie generale - n. 94 del 22.4.1996.
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Circ. Banca d'Italia 12.04.1996


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