Provv. Banca d'Italia N.1 01.09.2001



"Credito fondiario. Quesiti"

Tratto da Bollettino di Vigilanza n. 9 Settembre 2001

Parte prima "Provvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie"

Capitolo I "Banca d'Italia"


Sono pervenuti alla Banca d'Italia quesiti volti a estendere le forme di garanzie integrative in presenza delle quali, ai sensi delle vigenti disposizioni di vigilanza, i finanziamenti di credito fondiario possono essere concessi fino alla concorrenza dell'intero valore dei beni immobili ipotecati.

Al riguardo, si fa presente che la materia è regolata dalle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia (Tit. V, Cap. 1, sez. 11, par. 1), attuative della delibera del CICR del 22 aprile 1995. Tali disposizioni riconoscono alla Banca d'Italia il potere di indicare altre forme di garanzia integrativa rispetto a quelle previste.

Ciò posto, si ritiene, allo stato, di non integrare il novero delle garanzie già individuate dalla richiamata normativa. Nell'occasione, in relazione a una specifica richiesta, si fa presente che in detto ambito rientrano, al pari delle fideiussioni assicurative, le polizze di compagnie di assicurazione.


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