Banche Tit. 5 - Cap. 1 - Sez. 1 - Par. 2
2. Fonti normative
La materia è regolata dai seguenti articoli del T.U.:
- art. 38, comma 2, che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il compito di determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti;
- art. 42, comma 4, il quale dispone che quando i finanziamenti di credito alle opere pubbliche sono garantiti da ipoteca su immobili si applica la disciplina prevista per le operazioni di credito fondiario;
- art. 43, comma 3, che definisce le attività connesse o collaterali ai fini del credito agrario e del credito peschereccio, indicando l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti nonché le altre attività individuate dal CICR;
- art. 44, comma 3, il quale dispone che quando i finanziamenti di credito agrario sono garantiti da ipoteca su immobili si applica la disciplina prevista per le operazioni di credito fondiario;
- art. 48, comma 2, il quale prevede che il credito su pegno può essere esercitato dalle banche dotate delle necessarie strutture subordinatamente al nulla osta della Banca d'Italia, che verifica la rispondenza delle strutture, e a licenza del questore, da rilasciarsi ai sensi dell'art. 115 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (1);
e inoltre:
- dalle delibere del CICR del 22 aprile 1995.
(1) L'esercizio del credito su pegno è disciplinato dagli artt. 10, 11, 12, commi primo e secondo, 13, 14, 15 e 31 della legge 10 maggio 1938, n. 745, nonché dagli artt. 37, 38, 39, 40, commi secondo e terzo, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279.
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