RIFORMA DEL RISPARMIO - ADEGUAMENTO A BASILEA 2
NORMATIVA BANCARIA E FINANZIARIA VIGENTE A GENNAIO 2007
BANCASSURANCE E RACCOLTA DEL RISPARMIO
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Nell'archivio compresso i testi vigenti del TUF, del TUB, della stessa L. 262/2005 e di altre disposizioni, coordinati con le numerose modifiche introdotte col D.Lgs. 303/2006 (decreto correttivo "Pinza" della normativa sul risparmio) e dal D.L. 297/2006 (normativa prudenziale internazionale - c.d. Accordo Basilea II ) cui è stata data immediata attuazione con D.M. Economia 27.12.2006 n.933.
Il quadro normativo si è stabilizzato per effetto della conversione in legge del D.L. 297/2006 citato (ddl 2112) su
Basilea 2 ed ora si attende solo il completamento dell'iter
del disegno di legge su "regolazione e vigilanza sui mercati e di ordinamenti delle Autorità indipendenti
(accorpamento in Banca d'Italia e CONSOB delle funzioni di UIC, ISVAP, COVIP e CICR)
che dovrebbe completate
il disegno complessivo di riforma del risparmio e del credito avviato con la Legge n.262/2005.
Commenti:
Sulle modifiche introdotte al TUB - D.Lgs. 385/1993 dal decreto correttivo "Pinza" si segnala un contributo di B.Ianniello, avvocato e pubblicita dell'Univ. di Siena (Fonte: IPSOA - Dottrina & Diritto) .
Per quanto riguarda il D.L. 297/2006 per il recepimento di Basilea 2, le modifiche al testo unico bancario (d. lgs. n. 385/1993) e al testo unico della finanza (d. lgs. n. 58/1998) adempiono ad obblighi comunitari urgenti (scadenza del 31 dicembre 2006). Recepite, in particolare, due direttive (2006/48 e 2006/49) in materia di accesso all’attività degli enti creditizi e suo esercizio nonché adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, nonchè la cosiddetta “Basilea 2”, apportando ai TU.UU. bancario e della finanza le modifiche e le integrazioni necessarie a estendere le competenze delle autorità creditizie a nuovi ambiti regolamentari, nonché ad adeguare al quadro comunitario le norme di legge a esso non conformi. La nuova normativa, in particolare, prevede:
- che le banche e i gruppi bancari abbiano una dotazione patrimoniale minima per fronteggiare i rischi tipici dell’attività bancaria e finanziaria (di credito, di mercato e operativi) (cfr. il nuovo art. 67 del t.u.b., ed il nuovo art. 6 del t.u.f.);
- una disciplina organica del processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale e della funzionalità complessiva dell’intermediario da parte sia di quest’ultimo sia delle autorità di vigilanza, anche con riguardo alla disciplina del gruppo creditizio;
- obblighi di informativa pubblica che le banche devono fornire in ordine alla propria adeguatezza patrimoniale, alla rischiosità e all’organizzazione per favorire il controllo da parte del mercato (cd. disciplina di mercato).
Dovranno essere emanati successivamente i relativi provvedimenti attuativi da parte del CICR e della Banca d'Italia.
Sull'argomento, di G. Carosio (V. Dir. Generale Bankitalia), Le nuove disposizioni di vigilanza
Basilea 2 – Cosa devono fare le banche adesso – ... dal Convegno ABI "Credit & Operational Risk 2007"
Nel contributo di L. Frumento, Promotori, il decreto Pinza archivia il doppio regime, Sole 24 Ore Plus, 3.2.2007, p. 31 in cui viene chiarito come il D.Lgs. 303 ha superato le norme sull'intermediazione assicurativa del Codice Assicurazioni, per cui il collocamento di "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione" operato da banche, sim e promotori è ormai regolamentato solo dal TUF e dalla vigilanza della CONSOB. E ciò anche perchè ormai (col d.d.l. deciso dal Governo sulle Autority) l'ISVAP va verso la soppressione.
Sul tema vedasi anche Delibere del 19.7.2005 decise dal Comitato Interministeriale per
il Credito ed il Risparmio (CICR) concernenti:
- partecipazioni e controllo
in banche e in altri intermediari nonché finanziamenti bancari e parti
correlate;
- la raccolta del risparmio ai sensi dell'art. 11 TUB.
Insieme
alla normativa citata l'archivio contiene l'articolo di R. Bocciarelli, Assicurazioni libere di controllare le banche, in Sole 24 Ore, 30.8.2005