ANTIRICICLAGGIO - RACCOLTA NORME, DISPOSIZIONI UIC, BANCA D'ITALIA E CIRCOLARI ABI
RESPONSABILITA' PARAPENALE EX D.LGS. 231/2001 - REATI TRANSNAZIONALI


Ulteriormente ampliata la responsabilità delle società per i reati commessi dai propri dipendenti con la Legge 16 marzo 2006, n. 146 (v. testo in calce), che recepisce la Convenzione internazionale del 2001 sulla criminalità organizzata ed il terrorismo. E' stato ampliato il novero dei delitti rilevanti per la responsabilità para-penale di enti e società introducendo le fattispecie dell'associazione a delinquere, di natura semplice o mafiosa, il riciclaggio e la tratta di emigrati, rientranti nella categoria dei reati transnazionali (fattispecie inedita per il nostro ordinamento penale). Anche in questi casi la legge stabilisce l'applicazione di misure pecuniarie (che seguono il meccanismo delle quote) e interdittive, che nei casi più gravi possono giungere sino alla proibizione dello svolgimento dell'attività - v. testo in reatisocietari.it - notizia del aggiornamento del 20.4.2006 . La legge quindi esegue la Legge Comunitaria 2005 (v. art. 22 e 23 in Legge 25.1.2006 n.29 ) proprio in materia di contrasto alle attività criminose ed al terrorismo internazionale, ma appare del tutto scoordinata con l'art. 24-quater dello stesso D.Lgs. 231/2001 che aveva già previsto e sanzionato la responsabilità dell'ente societario per "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico".
Per la normativa antiriciclaggio e per la prevenzione dei relativi reati la normativa di riferimento è data dai provvedimenti del Min. Economia e dell'UIC attuativi del D.Lgs. 56/2004 per banche, intermediari finanziari, mediatori e studi professionali, tutti
consultabili nella seguente raccolta di normativa e prassi sull'antiriciclaggio (archivio ".ZIP") (fonti: UIC, ABI, Banca d'Italia - > nota tecnica: i link di questa pagina, ora inattivi, funzionano come segue: prelevare lo "ZIP" di circa 12 MB, salvarlo in una cartella "antiriciclaggio" dove occorre decomprimere il file "zip" - iniziare la consultazione dal file "A_INDICE_GENERALE" ).


DIFFERIMENTO: Con Provvedimento dell'UIC 29.5.2006 (G.U. serie generale - 1.6.2006 n.126) l'applicazione della nuova normativa sull'antiriciclaggio per banche e intermediari finanziari (Provv. UIC 24.2.2006 avanti indicato) è stata differita al 1° gennaio 2007. Vedasi anche Circolare ABI LG2982 dell'1.6.2006

Normativa di base _ Circolari ABI


Manuali _ Documentazione


Decalogo Banca d'Italia _ Segnalazione operazioni sospette



--------------------- Dal testo della Legge 16 marzo 2006, n. 146
(omissis)
Art. 3. Definizione di reato transnazionale
1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonche':
a) sia commesso in piu' di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attivita' criminali in piu' di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
(....)
Art. 10. Responsabilita' amministrativa degli enti
1. In relazione alla responsabilita' amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale (1), dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.
6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.



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